Conciliazione Obbligatoria

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view post Posted on 20/3/2011, 21:04

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Dal 21 Marzo in vigore la conciliazione obbligatoria

Conciliazione obbligatoria per legge

È stato pubblicato il testo ufficiale del Decreto Legislativo recante attuazione dell'articolo 60 della Legge del 18 giugno 2009 in materia di Conciliazione delle controversie civili e commerciali.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5/3/2010
Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu'
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e
commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché
modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento
dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 é presentata mediante deposito di
un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge
davanti all'organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si
ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato é tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi
del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di
violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito é annullabile. Il documento che
contiene l'informazione é sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa
la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità
e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le
stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle
conclusioni ovvero, quando tale udienza non é prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono
all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non é già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e
sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di
procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il
tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda é presentata davanti all'organismo indicato dalla
clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo
statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una
sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla
scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della
causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non é soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non
si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la
data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a
cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare
uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato
dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia. 4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo'
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del
procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore é altresì tenuto alla
riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono
essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non é ammessa prova testimoniale e non può essere deferito
giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni
acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore
si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il
difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conciliazione
1. Se é raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale é allegato il testo
dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non é raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione é comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per
iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta
si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se é raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del
mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono
uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale
é sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di
mediazione.
5. Il processo verbale é depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso é rilasciata copia alle parti che
lo richiedono. Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non é contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, é omologato,
su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale é omologato dal presidente del tribunale nel
cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo
successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura
civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma
4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo
precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o
indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del
servizio; é fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore é fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale é designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule
previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo
regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello
svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il
regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione é svolta dal responsabile
dell'organismo.
Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando é esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del
termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e registro.
Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi
deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2
del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle
indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto,
relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale
previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il
proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono
essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta
l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro é esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la
trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia é istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione.
Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento
dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, é
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce
per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero
dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali
previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo é esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti
l'imposta é dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo
della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione é condizione di procedibilità ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione é condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non é dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte é
tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede,
la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle
mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale
monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi
diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennità puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per
l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della
quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in
caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo
necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia
di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di
proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i
tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa
autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella
propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso
gli organismi é riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità
stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di
insuccesso della mediazione, il credito d'imposta é ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, é
determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,
n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma
1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto é individuato il credito d'imposta
effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni
dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed é utilizzabile
a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di
lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia
provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti
d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso
apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli
organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) é
aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla
legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di
quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
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