Mutui

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bymax
view post Posted on 7/6/2007, 10:15 by: bymax





Con il nuovo decreto Bersani c'è la possibilità di spostarli se trovate chi vi fa delle condizioni più favorevoli:

CITAZIONE
MUTUI IMMOBILIARI
• NIENTE PIU’ SPESE NOTARILI E TEMPI PIU’ RAPIDI
PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA
→ dopo aver pagato interamente il mutuo contratto con una banca o una
società finanziaria o un ente previdenziale, il cittadino-consumatore per avere la
piena disponibilità del proprio immobile non si dovrà più fare carico di
adempimenti e spese (notaio e quietanza da parte dell’istituto finanziario).
→ l’ipoteca si estingue automaticamente sia una volta completato il pagamento
del mutuo, sia alla sua scadenza naturale, a prescindere dalla durata.
→ Il cittadino riceverà automaticamente e senza spese la quietanza di avvenuto
pagamento da parte dall’istituto finanziario il quale ne trasmetterà una copia
all’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) secondo
modalità fissate da un provvedimento che l’Agenzia emanerà entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
→ il conservatore procederà d’ufficio a cancellare definitivamente l’ipoteca
decorsi 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la quietanza da parte
dell’istituto finanziario.
→ per i vecchi mutui già estinti e per i quali non sia stata ancora cancellata
l’ipoteca, il cittadino può usufruire della nuova procedura richiedendo all’istituto
finanziario la quietanza di avvenuto pagamento con lettera raccomandata.
• NIENTE PIU’ PENALE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
DEI MUTUI IMMOBILIARI
→ Non si pagano più penali in caso di estinzione anticipata di mutui contratti
con istituti finanziari, banche ed enti di previdenza per acquistare o ristrutturare
unità immobiliari ad uso privato o adibite allo svolgimento della propria attività
economica e professionale da parte di persone fisiche. Questa misura si applica
ai mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 (giorno dell’entrata in vigore del
decreto legge).
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→ Per i mutui contratti prima del 2 febbraio 2007 il costo effettivo a carico del
cliente, in caso di estinzione anticipata, verrà stabilito da un accordo tra l’Abi e
le associazioni dei consumatori. Entro il 3 maggio (a 90 giorni dall’entrata in
vigore) Associazione bancaria e consumatori dovranno, infatti, definire le regole
generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in
particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale
dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. In caso di
mancato accordo tra le parti, deciderà la Banca d’Italia entro i successivi 30
giorni . Gli istituti non potranno rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le nuove
regole contenute nell’accordo.
• PORTABILITA’ DEL MUTUO
→ dal 2 febbraio il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente
previdenziale può trasferire il mutuo contratto ad un’altra banca, anche
mediante scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali previsti per la prima
casa.

Decreto Bersani:

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13 replies since 7/6/2007, 10:15   213 views
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